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COMUNITA’ MONTANA TERMINIO CERVIALTO
Montella (AV)
S T A T U T O
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
La Comunità Montana
Art. 1 Denominazione - Natura giuridica - Sede
- La Comunità Montana “Terminio Cervialto”, ai sensi della Legge regionale 15 aprile 1998 n. 6, è costituita dai seguenti Comuni: Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Chiusano San Domenico, Luogosano, Montella, Montemarano, Nusco, Paternopoli, Salza Irpina, San Mango sul Calore, Senerchia, Sorbo Serpico, Taurasi, Volturara Irpina, Fontanarosa, Sant’Angelo all’Esca, Lapio.
- Ha sede nel Comune di Montella.
- E’ Ente Locale ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge. 8 giugno 1990, n. 142.
- Ha autonomia statutaria e potestà regolarmente nell’ambito delle leggi statali e regionali
- Ha personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi del lo art. 4, comma 1, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
- E’ disciplinata da principi fissati dalla Costituzione Italiana, dalle leggi comunitarie, dalle leggi statali e regionali e con particolare riguardo dalle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102; 23 marzo 1981, n. 93; 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 6 e dal presente Statuto.
- Il Consiglio Generale può deliberare l’apertura di strutture polifunzionali degli uffici della Comunità Montana presso i Comuni membri, al fine di migliorare l’efficienza dei servizi erogati all’utenza.
Art. 2 Segni distintivi
1. La Comunità Montana ha un proprio stemma e un proprio gonfalone. 2. Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma
Art. 3 Funzioni
1. La Comunità Montana, nel rispetto dei principi fissati dal la Costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione e nel l’ambito delle norme contenute nel presente Statuto: a) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando gli interessi delle popolazioni locali; b) promuove singolarmente o in associazioni con altre Comunità Montane, nell’ambito del proprio territorio e d’intesa con altri Comuni ed altri interessati, la gestione del patrimonio fore stale mediante apposite convenzioni tra i proprietari; c) può altresì promuovere la costituzione di consorzi foresta li, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprieta ri di almeno tre quarti della superficie interessata; d) promuove e favorisce l’esercizio associato delle funzioni Comunali; e) riconoscendo nel comune l’ente amministrativo storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere ed a recepire le istanze fondamentali della popolazione, favorisce l’introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli qualitativi e quantitativi di servizi omogenei, sia in tutti i comuni membri che su tutto il territorio della Comunità Montana; f) stimola la realizzazione di strutture di servizio sociale, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione con il preminente scopo di favorirne la permanenza nel territorio comunitario; g) implementa e gestisce sistemi informatici ed informaticotelemaici, con particolare riguardo ai sistemi informativi territoriali, al fine di operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali; h) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi citta dini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all’attività amministrativa. 2. La Comunità Montana persegue i suddetti scopi attraverso: a) l’esercizio delle funzioni attribuitole da leggi statali e regionali, nonché di quelle ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai comuni membri. b) la gestione degli interventi speciali stabiliti dai regola menti dell’Unione Europea o dalle leggi statali e regionali vigenti in materia; c) l’organizzazione e la gestione dell’esercizio associato di funzioni proprie, dei comuni o a questi delegati dalla Regione o da altri soggetti, con particolare riguardo ai seguenti settori: - costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività dei comuni, specie per i compiti di assistenza e tutela del territorio; - raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventua le trasformazione in energia; - organizzazione del trasporto locale ed in particolare quello scolastico; - organizzazione del servizio di polizia municipale; d) l’esercizio della propria competenza diretta ed immediata nella realizzazione di tutte le opere pubbliche aventi carattere sovracomunale; e) la delega ad altri enti o soggetti operanti nel territorio dell’esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle lo ro specifiche funzioni; f) l’acquisto, l’affitto, l’esproprio o la gestione di terreni per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli, riserve naturali, anche fluviali o marine, od altro, per creare in tal modo un proprio demanio forestale, ai sensi dell’art.9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. g) l’esproprio degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche; h) la realizzazione di infrastrutture varie integrate, rivolte a migliorare l’inserimento del territorio della Comunità Montana nell’ambito regionale e nazionale, sviluppando i rapporti e gli scambi commerciali, culturali e turistici; i) la promozione della gestione del patrimonio forestale mediante convenzioni tra i proprietari, ovvero a mezzo di costituzione, anche in forma coattiva, di consorzi forestali ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; l) l’autoproduzione di energia elettrica a mezzo di aerogeneratori ed impianti fotovoltaici.
TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Art. 4 Organi dell’Ente
1. Gli organi della Comunità Montana sono: a) il Consiglio Generale; b) la Giunta Esecutiva; c) il Presidente.
CAPO I Il Consiglio Generale
Art. 5 Composizione, elezione e durata in carica
1. Il Consiglio Generale della Comunità Montana è composto dai rappresentati dei comuni membri, eletti dai rispettivi Consi gli Comunali nel proprio seno con le modalità previste dalla legge regionale 15 Aprile 1998, n. 6. 2. Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data di insediamento. 3. Il Consiglio esercita le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio Generale. Il Presidente e la Giunta Esecutiva, decaduti per effetto della scadenza del Consiglio Generale, restano in carica fino alla nomina dei successori. 4. In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale, i rappresentanti precedentemente eletti decadono e il Comune è rappresentato dal Commissario Straordinario. 5. I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con il cessare, per qualsiasi motivo, del loro mandato di Consigliere comunale. 6. I rappresentanti di ogni comune nominati in coincidenza con il rinnovo del Consiglio comunale, restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Generale.
Art. 6 Ineleggibilità – Incompatibilità
1. I dipendenti della Comunità Montana sono ineleggibili alla carica di Consigliere comunitario. 2. La verifica della ineleggibilità e della incompatibilità spetta al Consiglio Generale che vi provvede, con propria deliberazione, nella stessa seduta in cui prende atto delle deliberazioni di nomina trasmesse dai singoli comuni membri. 3. La verifica della incompatibilità sopravvenuta spetta al Consiglio Generale che vi provvede con propria deliberazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi dei fatti che l’hanno determinata e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla avvenuta conoscenza. 4. La determinazione di cui ai commi 2 e 3 devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Generale. 5. In caso di incompatibilità il Consiglio Generale diffida il Consigliere a rimuovere la causa entro dieci giorni dalla avvenuta notifica. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Generale delibera la decadenza del Consigliere, così come espressamente previsto dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni. 6. Il Consigliere comunitario dichiarato decaduto deve essere Sostituito secondo le modalità e i termini di cui alla legge Regionale 15 aprile 1998, n. 6. 7. A tal fine, la deliberazione di pronuncia della decadenza deve essere trasmessa al Sindaco del comune di appartenenza del Consigliere decaduto entro e non oltre cinque giorni dalla data di avvenuta esecutività della stessa.
Art. 7 Competenze ed attribuzioni
1. Il Consiglio Generale è l’organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo della Comunità Montana e a tali fini approva gli atti fondamentali. Il Consiglio esercita, altresì, il potere di iniziativa e di proposta. 2. Il Consiglio esercita le proprie funzioni con le modalità previste dal presente Statuto, dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti. 3. Non può delegare le proprie funzioni ad altri organi. 4. Al Consiglio Generale competono tutti i provvedimenti aventi carattere generale e, tra l’altro: a) l’approvazione dello Statuto e delle sue integrazioni e modificazioni; b) l’approvazione dei regolamenti e dell’ordinamento degli uffici e dei servizi; c) l’elezione del Presidente, della Giunta Esecutiva, del Revisore dei Conti e dei componenti le Commissioni consiliari; d) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari i programmi di opere pubbliche e di progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i programmi annuali e pluriennali e le eventuali deroghe ad essi; e) l’approvazione della pianta organica e delle sue relativevariazioni; f) la definizione e la disciplina degli istituti di cooperazione e di partecipazione; g) la contrazione di mutui; presiede le sedute. h) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende, ed istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione del nuovo Consiglio Generale o entro i termini di scadenza del precedente in carico. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine entro il suddetto termine o comunque entro trenta giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno il Presidente, sentiti i capigruppo consiliari, provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza; i) l’approvazione delle convenzioni, dei disciplinari e dei protocolli d’intesa con comuni membri, con la Provincia, con la Regione e con altre istituzioni. 5. Il Consiglio Generale, nell’adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendone il raccordo con quello provinciale e regionale. 6. Gli atti fondamentali del Consiglio debbono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, delle finalità da Conseguire, nonché l’indicazione della destinazione delle risorse e gli strumenti necessari all’azione da svolgere.
Art. 8 Doveri del Consigliere - Decadenza
1. I Consiglieri della Comunità Montana hanno il dovere di in tervenire alle sedute del Consiglio Generale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti di cui fanno parte, nonché di mantenere, nei casi esplicitamente previsti dalle leggi, il segreto d’ufficio. 2. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio senza darne motivata comunicazione al Presidente o al Segretario Generale dell’ente, sono dichiarati decaduti. 3. I Consiglieri che cessano per qualsiasi motivo dal loro mandato di Consigliere comunale sono dichiarati decaduti. 4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, su proposta del Presidente o di qualsiasi Consigliere della Comunità Montana, decorso il termine di dieci giorni dalla notifica dell’interessato della proposta o della istanza di decadenza. Il Consigliere nei cui confronti è proposto il provvedimento di decadenza, ha il diritto di presentare per iscritto entro dieci giorni dalla notifica le proprie osservazioni e di esporle in apposita seduta del Consiglio Generale. Il provvedimento di decadenza deve essere notificato al Sindaco del comune cui appartiene il Consigliere decaduto, perché provveda, altresì, ad attivare le procedure per l’elezione del nuovo Consigliere.
Art. 9 Diritti e doveri
1. I Consiglieri della Comunità Montana hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti che rientrano nella competenza del Consiglio comunitario e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. 2. Hanno, altresì, diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana e da quelli degli enti, aziende, consortili, istituzioni e società dipendenti o collegati, tutti gli atti, i documenti e le informazioni utili all’espletamento del mandato. 3. Il regolamento disciplina modi e forme per l’attuazione di tali diritti. 4. Il Consiglio Generale, su proposta della Giunta Esecutiva, può conferire ai Consiglieri della Comunità Montana, incarichi speciali concernenti materia e questioni specifiche, con l’obbligo di riferire al Consiglio entro un certo termine e con diritto di rappresentare la Comunità Montana all’esterno nell’espletamento dell’incarico.
Art. 10 Dimissioni
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere della Comunità Montana sono presentate, per iscritto contestualmente al Segretario del comune di appartenenza, al Segretario Generale e al Presidente della Comunità Montana. 2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio comunitario di convalida del sostituto, nominato dal Consiglio comunale di appartenenza.
Art. 11 Regolamento interno
1. Per il funzionamento degli organi istituzionali della Comunità Montana, il Consiglio Generale adotta il proprio Regolamento interno a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
Art. 12 Prima adunanza - Consigliere anziano
1. La prima adunanza del Consiglio generale è disposta dal Presidente uscente della Comunità Montana entro 10 giorni dal ricevimento degli atti relativi alla elezione dei rappresentanti dei Consigli Comunali. Qualora il Presidente non vi provvederà la prima convocazione viene effettuata dal Prefetto. 2. Essa è presieduta dal Consigliere Anziano, intendendosi per tale quello più anziano di età tra i presenti. 3. Le sedute consiliari per le elezioni ex novo del Presidente e della Giunta Esecutiva sono convocate dal Presidente uscente e sono presiedute dal Consigliere Anziano.
Art. 13 Sessioni e convocazioni del Consiglio
1. Il Consiglio Generale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d’urgenza. 2. Le sessioni ordinarie, straordinarie e d’urgenza, sono convocate dal Presidente della Comunità Montana o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati e possono svolgersi in qualsiasi periodo dell’anno. Il Presidente fissa l’ordine del giorno e presiede le sedute. 3. In caso di richiesta di convocazione da parte di 1/5 dei Consiglieri assegnati, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo nell’ordine del giorno le questioni richieste. 4. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente, al domicilio dei singoli Consiglieri, con avviso raccomandato da spedire almeno 10 giorni prima della seduta, per le sessioni ordinarie, e almeno 5 giorni prima per quelle straordinarie. 5. Nei casi di urgenza, il Presidente convoca la seduta almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione con comunicazione telegrafica contestualmente alla spedizione dell’avviso di convocazione. 6. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’indicazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta. 7. Il Consiglio può essere convocato anche in seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima di tre giorni e non oltre dieci da quello fissato per la prima. 8. Il Consiglio Generale può svolgersi in sede decentrata presso la sede dei comuni membri previa delibera della Giunta Esecutiva, e su conforme richiesta delle amministrazioni comunali per discutere questioni specifiche e rilevanti delle realtà comunali.
Art. 14 Validità e pubblicazione delle sedute consiliari
1. Il Consiglio Generale delibera in seduta di prima convocazione, con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, a maggioranza assoluta dei votanti, salvo diverse disposizioni di legge o dello Statuto. 2. In seconda convocazione, per la validità della seduta, è necessario almeno la presenza di 1/3 dei Consiglieri assegnati, salvo che la legge o lo Statuto, per la materia da trattare, non richiedano una maggioranza diversa. 3. L’avviso di seconda convocazione, dopo la stesura del verbale di seduta deserta sarà notificato ai soli Consiglieri assenti almeno tre giorni prima. 4. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento che ne disciplina il funzionamento.
Art. 15 Deposito e consultazione degli atti
1. Gli atti relativi agli argomenti, iscritti all’ordine del giorno, sono depositati presso la Segreteria della Comunità Montana cinque giorni prima della data della seduta consiliare. 2. Nei casi di sedute straordinarie d’urgenza, gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria della Comunità Montana ventiquattro ore prima della data della seduta consiliare. 3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione di tali atti e dei precedenti verbali consiliari.
Art. 16 Consultazioni
1. Alle riunioni del Consiglio Generale possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti di enti locali, di altri enti ed associazioni, nonché esperti di provata competenza.
Art. 17 Attribuzioni deleghe
1. La Comunità Montana può essere destinataria di funzioni amministrative delegate dalla Regione mediante leggi regionali. 2. La Comunità Montana può, altresì, risultare destinataria di funzioni delegate dai comuni membri per delega attribuita dai medesimi sulla base di un disciplinare approvato con deliberazione del Consiglio comunale contenente modi, termini, oggetto, procedure e relativa copertura finanziaria, nonché le garanzie specifiche relative allo svolgimento della delega previo protocollo di intesa con la Comunità Montana.
Art. 18 Deliberazioni
1. Il Consiglio Generale delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi per i quali la legge o il presente Statuto prevedano una maggioranza diversa. 2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento. 3. Le votazioni sono palesi e si esprimono per alzata di mano o per appello nominale. 4. Le deliberazioni saranno assunte a scrutinio segreto solo nei casi riguardanti persone, nei casi specifici previsti dal Regolamento, ovvero di elezione mediante schede. 5. Le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. 6. I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.
Art. 19 Indennità di carica e rimborso spese
1. Al Presidente della Comunità Montana viene corrisposto una indennità mensile di carica pari a quella del sindaco del comune con una popolazione pari a quella dei comuni facenti parte del territorio della Comunità Montana, ai sensi della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come modificata dall’art. 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81. 2. Al Vice Presidente e agli Assessori viene corrisposta, rispettivamente, una indennità mensile di carica pari al 60% (sessanta per cento) e al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per il Presidente. 3. Ai Consiglieri della Comunità e ai componenti delle Commissioni consiliari formalmente costituite è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Generale e delle Commissioni consiliari nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, come modificata dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, per il Consigliere di un comune con popolazione pari a quella dei comuni facenti parte del territorio della Comunità Montana ai sensi delle leggi nel precedente comma richiamate. 4. Ai Consiglieri, ai membri della Giunta ed ai componenti delle Commissioni che risiedono fuori del comune in cui ha sede la Comunità Montana, per la partecipazione a ciascuna seduta della Giunta Esecutiva, del Consiglio Generale e delle Commissioni consiliari spetta una indennità chilometrica pari a quella degli impiegati civili dello Stato. 5. Al Presidente, agli assessori ed ai Consiglieri spettano le indennità di missioni di cui all’art. 13 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, se per ragioni del loro mandato si recano fuori sede.
Art. 20 Commissioni consiliari
1. Per il migliore esercizio delle sue funzioni il Consiglio Generale si avvale delle seguenti Commissioni consiliari: a) Commissione per la Programmazione, Bilancio e Attività Produttive; b) Commissione Agricoltura e Foreste; c) Commissione Ambientale, Territorio e Protezione Civile; d) Commissione Turismo, Attività Sociali e Culturali; e) Commissione Lavori Pubblici e Urbanistica. 2. Il Consiglio costituisce le Commissioni nel proprio seno, con criterio di rappresentanza proporzionale dei gruppi. 3. Le Commissioni consiliari, saranno disciplinate nei poteri, nell’organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, da apposito regolamento. 4. Gli Assessori possono intervenire ai lavori delle Commissioni anche su richiesta dei rispettivi Presidenti. 5. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
Art. 21 Commissioni speciali
1. Il Consiglio Generale può istituire Commissioni speciali, anche con la presenza di componenti esterni, incaricati di esperire indagini conoscitive ed in generale, di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività della Comunità Montana. 2. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali.
Art. 22 Conferenze dei Sindaci
1. E’ istituita, presso la Comunità Montana, la Conferenza dei Sindaci organismo consultivo, composto dai Sindaci dei Comuni membri. 2. La Conferenza dei Sindaci viene convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana. 3. Essa esprime pareri sulle seguenti competenze ed attribuzioni del Consiglio Generale: a) adozione del piano pluriennale di sviluppo e dei programmi annuali, nonché delle loro eventuali modifiche ed integrazioni; b) approvazione dei programmi di opere pubbliche; c) definizione e disciplina degli istituti di cooperazione e di partecipazione; d) approvazione di convenzioni, di disciplinari e protocolli di intesa con comuni membri, con la Provincia, con la Regione e con altri enti o altre istituzioni; e) esercizio di servizi a carattere sovra-comunale. 4. La conferenza dei Sindaci può esprimere pareri anche su altre materie sottoposte al suo esame. 5. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei Sindaci dei comuni membri.
Art. 23 Patrocinio legale
1. Al Presidente, agli Assessori e ai Consiglieri della Comunità Montana può essere liquidato il rimborso delle spese sostenute in un procedimento penale per fatti verificatisi nell’esercizio ed a causa della pubblica funzione, quando sussista un interesse direttamente collegato ai fini dell’ente e a condizione che il procedimento si sia concluso con l’assoluzione.
Art. 24 Gruppi consiliari
1. Tutti i Consiglieri devono aderire ad un gruppo, il quale è composto da almeno 1/10 (un decimo) dei Consiglieri. 2. I Consiglieri che non si riconoscono in nessun gruppo consiliare possono costituirsi in un unico gruppo misto. 3. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio Generale ciascun gruppo nomina il capogruppo ed eventualmente il suo vice e lo comunica per iscritto al Segretario Generale. 4. Dell’avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione al Consiglio Generale. 5. Nelle more della nomina dei capigruppo, è considerata capogruppo il Consigliere più anziano d’età. 6. Le comunicazioni ai capigruppo di cui all’art. 17, comma 36, della legge 15 maggio 1997, n. 127 sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicato.
CAPO II LA GIUNTA ESECUTIVA
Art. 25 Definizione
1. La Giunta Esecutiva è l’organo collegiale di governo della Comunità Montana 2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Generale.
Art. 26 Elezione, composizione e prerogative
1. Il Presidente e la Giunta Esecutiva vengono eletti dal Consiglio Generale subito dopo la convalida degli eletti. 2. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana contenente il nominativo del candidato alla carica di Presidente e la lista dei candidati alle cariche di Assessori, con la indicazione del nominativo del Vice Presidente. 3. Il documento programmatico deve essere depositato presso la segreteria della Comunità Montana, a disposizione dei Consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza consiliare. 4. L’elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 5. Qualora nessuna lista dei candidati ottenga la maggioranza di cui al comma precedente, il Presidente indice tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute entro il termine di 60 giorni. Decorsi inutilmente tali termini o se in nessuna delle tre sedute successive alla prima si raggiunga la maggioranza richiesta ne viene informato il Prefetto per i provvedimenti di sua competenza. 6. La Giunta Esecutiva entra in carica dalla data in cui la deliberazione di elezione diventa esecutiva a norma di legge. 7. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da dieci Assessori. 8. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta Esecutiva ascendenti e, discendenti, fratelli, coniugi adottanti e adottati, affini entro il terzo grado del Presidente o di altro componente della Giunta. 9. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore. 10 Alla Carica di Assessore possono essere eletti cittadini anche non Consiglieri, purchè in regola con i requisiti di eleggibilità. 11 Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Generale senza diritto di voto.
Art. 27 Mozione di sfiducia costruttiva
1. Il Presidente e la Giunta Esecutiva rispondono del proprio operato al Consiglio Generale. 2. Il Presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica e dalle funzioni in presenza di una mozione di sfiducia costruttiva, presentata al Segretario Generale, votata per appello nominale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana. 3. La mozione di sfiducia costruttiva deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e deve contenere la proposta di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 26. 4. La mozione va discussa e messa in votazione entro dieci giorni dalla data di presentazione. 5. Tale mozione deve essere presentata alla Segreteria della Comunità Montana e da quest’ultima trasmessa al Presidente e ai singoli componenti della Giunta Esecutiva entro due giorni dalla data della sua presentazione. 6. Qualora il Presidente non proceda alla convocazione del Consiglio Generale, nei termini di cui al 4° comma, vi provvede il Prefetto. 7. Il voto del Consiglio Generale contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta Esecutiva non comporta le dimissioni degli stessi. 8. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
Art. 28 Revoca degli Assessori
1. Il Presidente può proporre al Consiglio Generale la revoca di uno o più Assessori, sulla base di una sua richiesta motivata scritta, che contenga, altresì, l’indicazione dei sostituti. 2. La richiesta di revoca non può riguardare più della metà dei compo ponenti della Giunta Esecutiva per l’intera durata in carica della stessa. 3. La seduta del Consiglio Generale che discute della revoca di uno o più Assessori, dovrà tenersi in forma pubblica e non potrà aver luogo prima che siano state esaminate le giustificazioni prodotte dall’interessato, purchè pervenute entro dieci giorni dalla data di consegna della proposta di revoca, ovvero prima che sia inutilmente decorso detto termine. 4. La deliberazione di revoca, per essere validamente adottata, deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati. 5. Alla sostituzione di singoli Assessori dimissionari, revocati o cessati dalla carica per altra causa, provvede il Consiglio nella stessa seduta su proposta del Presidente, con la stessa maggioranza e modalità prevista per la elezione della giunta Esecutiva di cui al precedente articolo 26.
Art. 29 Cause di ineleggibilità e di incompatibilità
1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Presidente e di Assessore sono stabilite dalla legge e dagli articoli 6 e 26 del presente Statuto. Art. 30 - Durata in carica e surrogazione. 1. Il Presidente e la Giunta Esecutiva rimangono in carica fino al momento della loro sostituzione da parte dei successivi. 2. In caso di decadenza, di rimozione o di morte del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente (limitatamente all’ordinaria amministrazione). Il Vice Presidente provvede a convocare il Consiglio Generale per il rinnovo integrale della Giunta Esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del presente Statuto, entro quindici giorni dall’evento. 3. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente e, se anche questi risulti eventualmente impedito, dall’Assessore più anziano di età. 4. Qualora il Vice Presidente non faccia parte del Consiglio Generale, lo stesso non può presiedere il Consiglio Generale. In talcaso la Presidenza sarà assunta dall’Assessore più anziano di età in possesso dello Status di Consigliere comunitario, e in mancanza, dal Consigliere più anziano di età tra i presenti. 5. Le sedute consiliari per la elezione ex novo del Presidente e della Giunta Esecutiva sono convocate dal Presidente uscente e sono presiedute dal Consigliere anziano.
Art. 31 Attribuzioni.
1. Spettano alla Giunta Esecutiva tutte le attribuzioni che, secondo la leggge e le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti, non rientrano esplicitamente nelle competenze del Consiglio , del Presidente, del Segretario e dei dirigenti. 2. Salvo le competenze del Segretario Generale e dei dirigenti, la Giunta Esecutiva provvede in materia di acquisti, alienazioni e permuta immobili, appalti e concessioni, quando atti fondamentali del Consiglio Generale abbiano stabilito il metodo di aggiudicazione e l’importo di massima. 3. Spetta, altresì, alla Giunta Esecutiva la disciplina dello stato giuridico del personale e delle assunzioni del personale.
Art. 32 Funzionamento
1. La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente, che ne stabilisce l’ordine del giorno, tenendo conto delle proposte degli Assessori. 2. In assenza del Presidente, la Giunta Esecutiva è presieduta dal Vice Presidente o in mancanza, dall’Assessore più anziano di età. 3. La Giunta delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della metà più uno dei votanti, salvo che la legge non richieda una diversa maggioranza. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 4. Le adunanze della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. Alle sedute possono partecipare, se convocati e senza diritto di voto, i dirigenti e i responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi della Comunità Montana, nonché , esperti e tecnici inviati dal Presidente ed anche, se richiesto, e sempre senza diritto di voto, il Revisore dei conti.
Art. 33 Decadenza
1. La Giunta Esecutiva decade: a) in caso di approvazione, da parte del Consiglio Generale, della mozione di sfiducia costruttiva; b) in caso di dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei propri Assessori. 2. Gli Assessori decadono per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente Statuto. 3. La decadenza dell’intera Giunta Esecutiva o quella dei singoli Assessori viene pronunciata dal Consiglio Generale.
Art. 34 Dimissioni
1. L’assessore cessa dalla carica in caso di dimissioni, che vengono presentate al Presidente della Comunità Montana, il quale ne informa il Consiglio Generale iscrivendone l’argomento all’ordine del giorno della prima seduta. Il Consiglio Generale, nel prendere atto delle dimissioni, provvede, nella stessa seduta, all’elezione di un nuovo Assessore, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. 2. Le dimissioni sono irrevocabili. 3. Nel caso di dimissioni di oltre la metà degli Assessori, l’intera Giunta Esecutiva decade. Il Consiglio Generale procede all’elezione di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta Esecutiva, entro trenta giorni dalla presentazione, secondo le modalità di cui all’articolo 26 del presente Statuto. 4. Gli Assessori dimissionari rimangono in carica sino alla loro sostituzione.
Art. 35 Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva sono pubblicate all’Albo Pretorio della Comunità Montana 2. Ai sensi dell’art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alla Comunità Montana si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le Province. 3. Tutte le deliberazioni vengono, di regola, assunte, con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta. 4. Le sedute del Consiglio Generale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta. 5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.
Art. 36 Vice Presidente
1. Il candidato alla Presidenza, al momento della presentazione del documento programmatico indica uno dei componenti della Giunta Esecutiva a cui intende affidare le funzioni di Vice Presidente per lo svolgimento dell’attività vicaria del Presidente stesso, in caso di sua assenza o impedimento. 2. In caso di decadenza del Vice Presidente si provvede a nuova nomina con le stesse modalità previste per la sostituzione dell’Assessore revocato.
CAPO III IL PRESIDENTE
Art. 37 Definizioni 1. Il presidente è il legale rappresentante della Comunità Montana, convoca e presiede il Consiglio Generale e la Giunta Esecutiva. 2. Sovraintende alla direzione politico-amministrativa dell’ente e ne coordina l’attività. 3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali dell’Ente. 4. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 38 Elezione - Durata in carica
1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale della Comunità Montana nel suo seno assieme alla Giunta Esecutiva nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti. 2. Il Presidente e la Giunta Esecutiva rimangono in carica fino al momento della loro sostituzione da parte dei nuovi eletti. 3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade e si procede all’elezione di un nuovo Presidente e della nuova Giunta Esecutiva. La Giunta Esecutiva rimane in caria sino alla elezione della nuova. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Comunità Montana non è, allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
Art. 39 Attribuzioni
1. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti comunitari. 2. Il Presidente, tra l’altro: a) convoca e presiede il Consiglio Generale e la Giunta Esecutiva stabilendo gli ordini del giorno delle rispettive sedute; b) assicura l’unità di indirizzo della Giunta Esecutiva promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori; c) sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti; d) sovraintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuisce o delegate alla Comunità Montana; e) ha la rappresentanza dell’ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto; f) stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni; g) provvede a far rispettare il presente Statuto e i regolamenti comunitari; h) impartisce direttive al Segretario Generale e ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza riguardanti la gestione amministrativa degli uffici e dei servizi; i) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite; l) definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione; m) provvede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituti, qualora il Consiglio Generale non vi provveda, nei termini e nei modi stabiliti dall’art. 7, comma 4, lett. h) del presente Statuto; n) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge; o) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari; p) adotta tutti i provvedimenti che le leggi, lo Statuto e i regolamenti comunitari non attribuiscono alla competenza del Consiglio, della Giunta, del Segretario Generale e dei dirigenti. 3. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Presidente si avvale del supporto degli uffici e della collaborazione del Segretario Generale e dei dirigenti.
Art. 40 Decadenza
1. Il Presidente decade: a) per approvazione della mozione di sfiducia costruttiva; b) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 26 del presente Statuto.
Art. 41 Dimissioni
1. Le dimissioni del Presidente sono presentate al Segretario Generale, il quale, previa loro immediata protocollazione, provvede ad informare, per iscritto, gli Assessori e i Consiglieri comunitari entro due giorni dalla data della loro presentazione. 2. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano irrevocabili ed efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla da ta della loro presentazione e comportano la decadenza dell’intera Giunta Esecutiva. 3. Entro sessanta giorni dalla data di divenuta efficacia delle dimissioni, il Consiglio Generale procede alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta Esecutiva. 4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente senza che il Consiglio Generale abbia provveduto, il Segretario Generale informa il Prefetto per quanto di competenza. 5. La Giunta Esecutiva, decaduta per effetto delle dimissioni del Presidente, rimane in carica sino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Sino alle predette elezioni le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Art. 42 Aspettative e permessi
1. Per le aspettative e i permessi spettanti al Presidente, agli Assessori e ai Consiglieri della Comunità Montana si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come interpretati dagli artt. 8 e 8 per la legge 19 marzo 1993, n. 68.
TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I PUBBLICITA’ DEGLI ATTI E CONTROLLO ESTERNO
Art. 43 Pubblicazioni ed esecutività delle delibere
1. Le delibere adottate dal Consiglio Generale e dalla Giunta Esecutiva sono pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio della Comunità Montana per quindici giorni consecutivi, salve specifiche disposizioni di leggi e regolamenti. 2. Le delibere non soggette al controllo di legittimità divengono esecutive dopo il decimo giorno dalla data della loro pubblicazione. 3. Le delibere dichiarate immediatamente esecutive devono essere pubblicate entro cinque giorni dalla data della loro adozio ne e, se soggette a controllo, trasmesse entro pari data alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo. 4. Contestualmente all’ affissione all’Albo le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono trasmesse in elenco ai Capigruppo e alla conferenza dei Sindaci.
Art. 44 Controllo sugli atti e sugli organi comunitari
1. Per il controllo sugli atti della Comunità Montana si applicano le disposizioni contenute nella legge 15 maggio 1997 n.127 e nella legge regionale di controllo sugli atti degli enti locali. 2. Per il controllo sugli organi si applicano le disposizioni previste dall’art. 39 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme contenute nella legge regionale sul controllo degli organi.
CAPO II IL SEGRETARIO GENERALE
Art. 45 Il Segretario Generale
1. La Comunità Montana ha un Segretario Generale che esercita le funzioni e le competenze attribuitegli dalle leggi e dal presente Statuto. 2. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente della Comunità Montana, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili delle aree e ne coordina l’attività, cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Generale. E’ responsabile, in via esclusiva, dell’area Amministrativa. 3. Al Segretario Generale, ferme le competenze e le attribuzioni affidate al dirigente dell’area tecnica e tecnico-manutentiva, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano la Comunità Montana verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo . Il Segretario Generale è responsabile della gestione e dei relativi risultati. 4. Il Segretario Generale nell’esercizio dei poteri e delle attribuzioni: a) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, l’orario di servizio e l’orario di apertura al pubblico e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavori in relazione alle esigenze funzionali delle diverse aree, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità di cui all’art. 10 del citato decreto legislativo; b) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all’attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo sopra richiamato; c) individua, in base alla legge 7 agosto 1990, n.241, i responsabili dei procedimenti, con esclusione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all’area tecnica e tecnico-manutentiva, e verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti; d) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241; e) formula proposte agli organi politici e, nello stesso tempo, cura l’attuazione dei programmi dagli stessi definiti; f) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate; g) presiede le Commissioni di gara; h) presiede le Commissioni di concorso per le assunzioni di personale; i) verifica periodicamente il carico di lavoro e la produttività previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità di cui all’art. 10 del citato decreto legislativo. 5. Il Segretario Generale è direttamente responsabile in relazione agli obiettivi della Comunità Montana, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.
Art. 46 Reggenza e supplenza
1. Qualora si verifichi la vacanza o l’assenza temporanea del Segretario Generale titolare, il Prefetto, con proprio provvedimento, provvede alla nomina del supplente o del reggente. In mancanza, la nomina viene effettuata dalla Giunta Esecutiva, con propria deliberazione. 2. Le supplenze o le reggenze possono essere conferite a Segretari di ruolo in servizio presso altre Comunità Montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, comuni capoluoghi o province, nonché presso comuni classificati di 1°’B.
CAPO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL PERSONALE
Art. 47 Struttura operativa e separazione tra politica e amministrazione
1. La Comunità Montana “Terminio Cervialto” si propone di potenziare l’efficienza dell’azione amministrativa, nel quadro dei principi di imparzialità, di trasparenza e di economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini. 2. Per le finalità di cui al precedente comma, la struttura operativa della Comunità Montana si ispira a criteri di programmazione, di flessibilità, di controllo dei risultati, nonché agli altri criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Art. 48 Le aree
1. Le strutture di massima dimensione della Comunità Montana sono: a) l’area Amministrativa; b) l’area Tecnica e Tecnico-manutentiva.
Art. 49 Le aree e le altre strutture di livello non dirigenziale.
1. L’area Amministrativa e l’area Tecnica e Tecnico-manutentiva sono a responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347. 2. I responsabili dei servizi sono individuati con provvedimento della Giunta Esecutiva fra i dipendenti di ruolo in possesso della massima qualifica funzionale, immediatamente inferiore a quella dirigenziale, o fra i dipendenti di cui alla seconda parte del successivo comma settimo. 3. I servizi e le unità operative complesse sono strutture con responsabilità non dirigenziale. 4. Le aree ed i servizi sono le strutture di grado più elevato presenti nella Comunità Montana. 5. Le aree sono costituite per lo svolgimento di prevalenti attività di: a) programmazione, indirizzo e controllo; b) elaborazione tecnica; c) ispezione amministrativa. 6. I servizi sono costituiti per lo svolgimento di prevalenti attività di gestione amministrativa riferita ad un complesso di competenze 7. I servizi e le unità operative complesse hanno competenze più limitate rispetto alle strutture di cui all’art. 48 e sono affidate alla responsabilità dei dipendenti in possesso della qualifica funzionale apicale, immediatamente inferiore a quella dirigenziale, individuati ai sensi del 2° comma del presente articolo o del personale a tempo indeterminato in servizio presso la Comunità Montana con il contratto collettivo di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
Art. 50 Rapporti tra organi di direzione politica, Segreteria Generale, dirigenti e responsabili delle aree.
1. Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo Statuto, le leggi nazionali, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di governo, sono ripartite tra il Segretario Generale e i dirigenti. 2. Gli organi di governo della Comunità Montana, nell’ambito delle rispettive competenze statutarie e legislative, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 3. Agli organi di governo spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’adozione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, le designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) la richiesta di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 51 Speciali forme di collaborazione per l’esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica.
1. La Giunta Esecutiva può avvalersi, per le sue attività e le funzioni di propria competenza, della collaborazione a titolo consultivo di esperti di particolare qualificazione, scelti fra docenti universitari, professionisti iscritti negli appositi albi, dirigenti e funzionari pubblici e privati. 2. Le spese relative alle prestazioni esterne di cui al 1° comma sono iscritte in un apposito capitolato del bilancio della Comunità Montana.
Art. 52 Le funzioni dei dirigenti della Comunità Montana.
1. I dirigenti della Comunità Montana sono tenuti: a) a dare attuazione agli obiettivi, programmi, priorità e di rettive generali fissati dagli organi di direzione politica; b) a collaborare sul piano professionale con gli organi stessi, formulando proposte per gli atti di competenza di questi e mirando i relativi elaborati. 2. I dirigenti rispondono inoltre della gestione amministrativa e dei relativi risultati, per quanto non riservato dal presente Statuto alla competenza degli organi di direzione politica. 3. Ai fini e nei limiti di cui ai commi precedenti, i dirigenti svolgono compiti inerenti uno o più tipi delle seguenti funzioni ed attività: a) direzione, organizzazione e gestione della struttura operativa e predisposizione dei programmi di lavoro delle strutture cui sono preposti; b) svolgimento di attività di elaborazione di consulenza, studio, ricerca; svolgimento di attività di natura tecnico-professionale; esercizio di funzioni ispettive e di controllo; c) gestione finanziaria ed amministrativa, con diretta emanazione degli atti amministrativi e di diritto privato per conto dell’amministrazione della Comunità Montana e con assunzione dei relativi autonomi poteri di spesa. 4. Ai dirigenti spetta anche la contrattazione con le organizzazioni sindacali del personale, per quanto di loro competenza ed in conformità con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei protocolli generali di relazioni sindacali.
Art. 53 Criteri di esercizio delle funzioni dirigenziali
1. I dirigenti della Comunità Montana curano, in particolare: a) il collegamento e la collaborazione tra le diverse aree funzionali e la interconnessione mediante sistemi informatici e statici. b) la responsabilizzazione del personale e la collaborazione ai fini del risultato dell’attività lavorativa; c) la flessibilità delle strutture e delle articolazioni organizzative, ai fini della realizzazione degli obiettivi programmatici; d) la mobilità del personale, i processi di riconversione professionale e la trasparenza dell’azione amministrativa; e) la realizzazione di moduli organizzativi volti ad assicurare l’informazione ai cittadini e le relazioni con il pubblico; f) l’applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) l’armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle altre pubbliche amministrazioni, degli uffici comunitari e del lavoro privato; h) l’economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa; i) il razionale impiego delle risorse umane assegnate, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità; l) il controllo sull’attività delle articolazioni organizzative cui sono preposti ai fini della valutazione dei risultati conseguiti.
Art. 54 Il responsabile di area
1. Il dirigente responsabile di area, nell’ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti: a) assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le deliberazioni tecniche relative agli atti di loro competenza; b) gestisce i progetti che gli sono affidati e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse. c) cura le attività ed emana gli atti di competenza dell’area; d) procede all’acquisto di beni e servizi; e) verifica e controlla gli adempimenti di competenza dell’area; f) individua, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti che fanno capo alla propria area e verifica, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti; g) attua o promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità dell’area; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro; convoca almeno quattro volte l’anno la conferenza di tutto il personale assegnato all’area, per l’esame delle principali problematiche organizzative.
Art. 55 La responsabilità dei dirigenti
1. I dirigenti sono responsabili a) del risultato dell’attività svolta dalle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnati; b) dell’osservanza, nei limiti delle rispettive competenze, degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali fissati dagli organi di direzione politica; c) degli atti comunque emanati e delle prestazioni professionali svolte, nonché delle omissioni in cui siano incorsi in rapporto alle loro competenze; d) della realizzazione dei programmi di lavoro, per la parte di loro competenza o di competenza della struttura cui sono preposti; e) dell’imparzialità, legittimità e rispondenza al pubblico in teresse dell’azione amministrativa ricadente sotto la loro responsabilità nonché della trasparenza e della economicità degli atti e dei procedimenti. 2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, contabile e disciplinare dei dipendenti pubblici. 3. Le responsabilità dei dirigenti non escludono le responsabilità, ai sensi delle disposizioni vigenti, degli altri dipendenti della Comunità Montana per i rispettivi adempimenti o omissioni.
Art. 56 Il rapporto di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti della Comunità Montana.
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Comunità Montana è disciplinato secondo le disposizioni dell’articolo 2, comma 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti dall’art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’art. 49, comma 2, del citato decreto.
Art. 57 Competenze ed attribuzioni del dirigente dell’area tecnica e tecnico-manutentiva.
1. Al dirigente dell’area tecnica e tecnico-manutentiva competono: a) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statici e del relativo personale dell’area di appartenenza; b) l’esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza; c) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell’area di appartenenza, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità di cui all’art. 10 del citato decreto legislativo; d) l’individuazione, limitatamente all’area di appartenenza, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all’area e la verifica, anche su procedimenti che fanno capo all’area e la verifica, anche su gli altri adempimenti; e) provvede alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all’area; f) provvede, d’intesa con il Segretario dell’ente e sentiti il Presidente della Comunità Montana e la Giunta Esecutiva, allo adeguamento dell’orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale fatto salvo il disposto di cui all’art. 36 della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché all’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro,previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni secondo le modalità di cui all’art. 10 del citato decreto legislativo.
Art. 58 Contratti a tempo determinato di diritto pubblico
1. Per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale, di responsabilità dei servizi o degli uffici, temporaneamente vacanti in organico, si potrà procedere mediante contratti di diritto pubblico a tempo determinato. 2. Gli incarichi dovranno, comunque, possedere i requisiti richiesti per l’accesso alla qualifica da ricoprire. 3. Con deliberazione della Giunta si provvederà alla determinazione dell’oggetto, della durata, del compenso e del disciplinare dell’incarico. 4. L’incarico avrà la stessa durata del mandato presidenziale. 5. I casi di incompatibilità sono quelli previsti dall’art. 58 del decreto legislativo n. 29/93.
Art. 59 Contratti a tempo determinato di diritto privato.
1. Qualora non fosse possibile il ricorso a contratti di diritto pubblico a tempo determinato per la copertura dei posti di cui al primo comma del precedente articolo 58, con deliberazione motivata della Giunta si potrà procedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato di diritto privato, fissando oggetto, durata e compenso. 2. L’incarico dovrà, comunque, risultare in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica da ricoprire. 3. La durata del rapporto non potrà superare i quattro anni e potrà essere rinnovata solo con apposito provvedimento motivato, da adottarsi in relazione al perdurare delle esigenze e alla positiva valutazione dei risultati conseguiti. 4. Per tutta la durata del rapporto di lavoro sono estese al contraente le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti pubblici.
Art. 60 Collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza
1. Per la definizione e per la realizzazione di specifici obiettivi ad alto contenuto di professionalità, riferiti alla direzione ed all’assistenza tecnica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica ed alla informatizzazione, l’Amministrazione potrà rivolgersi a collaboratori esterni. 2. Nella programmazione degli interventi e delle iniziative si dovranno preventivamente individuare gli obiettivi da affidare alle collaborazioni esterne, predeterminandone i tempi, costi e procedure. 3. La Giunta procederà con proprio atto deliberativo al perfezionamento di apposite convenzioni con i collaboratori esterni. 4. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio la Giunta Esecutiva può conferire incarichi individuali intuito persona e ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
TITOLO IV ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE
Art. 61 Il piano pluriennale di sviluppo
1. La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di opere ed interventi ed individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano. 2. Il piano pluriennale, ed i relativi programmi annuali devono essere presentati entro il 31 ottobre di ogni triennio e di ogni anno. 3. Il piano ricomprende tutte le opere e gli interventi che la Comunità Montana intende realizzare nell’esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e quelle delegate, costituendo l’unitario strumento di programmazione della sua attività. 4. Il piano deve essere adottato contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programma zione finanziaria previsti dalle vigenti norme e viene aggiornato in raccordo ad essi. 5. La Comunità Montana adotta i piani pluriennali tenuto conto della normativa vigente per le aree protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33.
Art. 62 Formazione ed approvazione
1. Il Piano pluriennale di sviluppo è preposto dalla Giunta Esecutiva sulla base degli indirizzi del Consiglio Generale e sentita la conferenza dei Sindaci. 2. La Giunta Esecutiva in sede di formazione del piano, può attivare forme di consultazione con i Comuni membri, con le associazioni, nonché con tutti gli altri enti e soggetti di diritto pubblico presenti nel proprio territorio. 3. Il piano pluriennale viene adottato dal Consiglio Generale con apposita deliberazione. Copia del piano dovrà essere pubblicata agli Albi Pretori della Comunità Montana e dei Comuni membri. 4. Il Consiglio Generale, entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle osservazioni, provvederà alla adozione delle conseguenti controdeduzioni. 5. Il piano pluriennale di sviluppo, unitamente alle deliberazioni di adozione e controdeduzioni divenute esecutive, dovrà essere trasmesso alla Provincia per l’approvazione, che dovrà avvenire entro il termine di 120 giorni. Trascorso inutilmente tale termine il piano si intende approvato.
Art. 63 Variazioni ed aggiornamenti
1. Qualora il Consiglio Generale stabilisca di apportare variazioni o di procedere all’aggiornamento del piano pluriennale, per esigenze legate alla ridefinizione degli obiettivi programmatici, si osserveranno le stesse procedure previste nel precedente articolo.
Art. 64 Programmi annuali operativi
1. La Comunità Montana approva i programmi annuali operativi, che devono contenere le opere e gli interventi da eseguirsi, nonché la relativa copertura finanziaria nel corrispondente bilancio d’esercizio. 2. Il programma annuale operativo viene adottato dal Consiglio Generale in conformità al piano pluriennale contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione e viene trasmesso alla Provincia entro il 30 marzo di ciascun anno. 3. Il Programma annuale operativo, entro la data di cui al secondo comma, viene trasmesso alla Giunta Regionale per gli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 10 della legge regionale 1° settembre 1994, n. 31.
TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I LA TITOLARITA’
Art. 65 Istanze, petizioni e proposte
1. I cittadini della Comunità Montana, singoli o associati, presentano istanze, petizioni e proposte agli organi comuntari concernenti la tutela degli interventi pubblici, collettivi e diffusi. 2. Le istanze e le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 100 elettori della Comunità Montana. 3. Il Segretario Generale, avvalendosi della collaborazione dei responsabili degli uffici, decide sulla ricevibilità e ammissibilità, relaziona in merito e trasmette la relativa documentazione all’organo o all’ufficio competente entro trenta giorni dalla presentazione. 4. In caso di esito positivo dell’esame di cui al precedente comma, la petizione o l’istanza viene esaminata dall’organo o dall’ufficio competente entro i successivi sessanta giorni. 5. La proposta consiste in uno schema di atto deliberativo ed è sottoscritta da almeno 50 elettori residenti nei comuni della Comunità Montana. 6. La proposta deve essere presentata da un comitato promotore composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno o più paesi della Comunità Montana, che provvede alla raccolta delle firme. 7. Il Presidente assegna la proposta all’organo comunitario competente che è tenuto a deliberare su di essa entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. 8. La deliberazione deve essere trasmessa al comitato promotore entro dieci giorni dalla data della sua esecutività. 9. Le istanze, le petizioni e le proposte sono presentate in carta semplice.
Art. 66 Diritto d’informazione
1. La Comunità Montana riconosce nell’informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e comunitaria. 2. Presso la sede degli uffici comunitari è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 3. Il Segretario Generale è responsabile dell’affissione all’Albo Pretorio degli atti di cui ai commi precedenti e ne garantisce e certifica l’avvenuta pubblicazione.
Art. 67 Associazione di volontariato.
1. La Comunità Montana valorizza e promuove le libere forme associative come sedi di sviluppo della personalità dei singoli e strumento di partecipazione all’amministrazione comunitaria. 2. A tal fine la Comunità Montana costituisce appositi organismi di partecipazione per settori organici di intervento confunzioni consultive e propositive di competenza degli organi comunitari di cui è istituito apposito Albo 3. E’ istituito l’Albo comunitario delle associazioni di volontariato, cui possono accedere le associazioni che ne facciano richiesta in conformità al regolamento. 4. Le associazioni iscritte all’Albo esercitano il diritto di istanza e petizione. 5. Il regolamento determina le modalità attraverso cui le associazioni di volontariato, che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture e ai servizi della Comunità Montana. 6. Per il conseguimento delle proprie finalità di carattere sociale, civile e culturale la Comunità Montana riconosce l’attività di volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà, favorendone l’apporto originale.
Art. 68 Ufficio per le relazioni con il pubblico
1. La Comunità Montana, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individua, nell’ambito della propria struttura l’ufficio per le relazioni con il pubblico. 2. L’Ufficio per le relazioni con il pubblico provvede, anche mediante l’uso di tecnologie informative: a) al servizio dell’utenza per i diritti di partecipazione di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti c) alla ricerca di analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza. 3. All’ufficio per le relazioni con il pubblico viene assegnato, con provvedimento della Giunta Esecutiva, nell’ambito della dotazione organica, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico eventualmente assicurato da apposita formazione.
CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 69 Diritto di accesso
1. Ai cittadini, singoli o associati, è garantito l’accesso agli atti dell’amministrazione, secondo le modalità definite da apposito regolamento. 2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati nel regolamento. 3. Il regolamento, oltre a specificare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’ accesso differito e della norma di organizzazioneper il rilascio di copie.
Art. 70 Partecipazione al procedimento amministrativo
1. L’amministrazione comunitaria, salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti dalla particolare esigenza di celerità, dà notizia dell’avvio del procedimento amministrativo: a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; b) ai soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento finale, indicando l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, l’oggetto di questo, nonché l’ufficio presso il quale possono prendere visione degli atti.
Art. 71 Esercizio del diritto
1. Tutti i soggetti indicati nell’articolo precedente hanno diritto a prendere visione degli atti del procedimento, nonché di presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove pertinenti all’oggetto del procedimento. 2. L’amministrazione comunitaria, in accoglimento delle osservazioni e delle proposte formulate a norme del primo comma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
Art. 72 Rinvio al Regolamento
1. Il regolamento, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nonché del presente Statuto, determina tutte le altre modalità, termini e condizioni per la piena attuazione del diritto di partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo.
Art. 73 Accesso ai documenti amministrativi
1. Il regolamento, in conformità e nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e ne disciplina il rilascio di copie, determina con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, per ciascun tipo di procedimento l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
CAPO III REFERENDUM CONSULTIVO
Art. 74 Oggetto
1. E’ ammesso il referendum consultivo. Il potere di iniziativa può essere attivato con deliberazione del Consiglio Generale e con la maggioranza del 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati o su richiesta del 20% dei cittadini elettori residenti nei comuni membri della Comunità Montana per consentire alla popolazione di esprimersi su provvedimenti e questioni a rilevanza generale su materie di esclusiva competenza comunitaria. 2. Sono esclusi dal referendum: a) gli atti in materia di bilancio, piani pluriennali e conto consuntivo. b) i provvedimenti riguardanti appalti e concessioni; c) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende e istituzioni; d) i provvedimenti riguardanti la pianta organica ed eventuali modifiche, il personale dipendente della Comunità Montana, delle aziende e delle istituzioni; e) i provvedimenti riguardanti l’assunzione di mutui; f) il Regolamento interno riguardante il funzionamento del Consiglio Generale; g) gli atti che hanno contenuto vincolato per effetto di leggi statali e regionali; h) qualunque atto dovuto dalla Comunità Montana in forza di disposizioni emanato da altri livelli di governo; i) gli atti normativi, amministrativi generali e di programmazione; l) lo Statuto ed eventuali modifiche; m) gli atti concernenti le procedure espropriative per pubblica utilità; n) il documento programmatico; o) gli atti relativi a spese già impegnate. 3. Le proposte di referendum, dirette al Presidente, vanno depositate presso la Segreteria della Comunità Montana che provvede formalmente alla verifica della regolarità delle firme, nei casi di iniziativa degli elettori, e delle condizioni di elettore dei sottoscrittori. 4. Il Consiglio Generale delibera l’indizione del referendum nei trenta giorni successivi alla data di conclusione delle operazioni previste dal comma precedente. 5. Il referendum viene indetto dal Presidente e deve aver luogo entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta al protocollo della Comunità Montana o dalla data di esecutività della deliberazione consiliare in caso di iniziativa del Consiglio Generale. 6. Il referendum, non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto e non può essere indetto nell’anno precedente la scadenza ordinaria del Consiglio Generale. 7. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 8. I risultati del referendum non hanno effetto vincolante per la Comunità Montana. Il Consiglio Generale è comunque obbligato a deliberare sul suo oggetto entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dell’esito dello stesso. 9. E’ fatto divieto di riproporre referendum su un identico oggetto per almeno cinque anni dalla data di approvazione da parte del CO.RE.CO. della deliberazione di avvenuto rigetto della proposta referendaria. 10. Nel regolamento che disciplinerà tutti gli Istituti di partecipazione saranno stabilite le modalità per lo svolgimento del referendum.
TITOLO VI
CAPO I FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 75 Convenzioni
1. Per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi la Comunità Montana può disporre apposite convenzioni con la Regione, la Provincia, i comuni membri ed altri enti pubblici nonchécon l’ente Parco. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. La convenzione, definita anche mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, deve essere approvata dal Consiglio Generale che delibera a maggioranza semplice dei votanti.
Art. 76 Consorzi
1. La Comunità Montana, per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l’ambito territoriale della zona omogenea montana, può far parte di consorzi fra enti locali costituiti ai sensi dell’art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In tal caso il Presidente, o suo delegato, fa parte dell’assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni delegati della Comunità Montana.
Art. 77 Accordi di programma
1. La Comunità Montana, lo Stato, la Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell’offerta di scuola materna e dell’obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma. 2. Agli accordi di programma di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili o non espressamente delegate, le disposizioni di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Per l’attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità Montana può operare anche attraverso gli accordi di programma.
Art. 78 Aziende speciali
1. L’azienda speciale è ente strumentale della Comunità Montana dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Generale. 2. Organi dell’azienda sono il Consiglio d’amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. 3. La costituzione dell’azienda, lo Statuto e il conferimento di capitale sono approvati dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 4. L’azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei conti e dei ricavati, compresi i trasferimenti. 5. Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda speciale è disciplinato dal proprio Statuto e dai regolamenti. 6. La Comunità Montana conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali conti sociali. 7. Lo Statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione. 8. Il Consiglio Generale approva lo Statuto dell’azienda speciale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e provvede nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare, fuori dal proprio seno, gli Amministratori dell’azienda tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l’eleggibilità e la compatibilità alla carica di Consigliere comunale e di Consigliere della Comunità Montana, presentino requisiti di profesionalità e di esperienza amministrativa. 9. La revoca degli Amministratori dell’azienda avviene con le modalità previste nell’ottavo comma con deliberazione motivata.
Art. 79 Istituzioni
1. Nel caso in cui la Comunità Montana decida di avvalersi, per la gestione di servizi sociali, che non hanno rilevanza imprenditoriale, della Istituzione di cui al secondo comma dell’articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si procederà a norma degli articoli 78, 79, 80, 81, 82 e 83 del presente Statuto. 2. Il Revisore dei conti della Comunità Montana esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni. 3. Il Consiglio Generale approva il regolamento per il funzionamento delle Istituzioni.
Art. 80 Costituzione
1. La deliberazione istitutiva è adottata dal Consiglio Generale che determina le finalità, le competenze e la necessaria dotazione finanziaria e di personale dell’istituzione, nonché, eventualmente, la durata. 2. Organi dell’Istituzione sono i Presidenti, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore.
Art. 81 Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro componenti e dura in carica quattro anni. 2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Generale. 3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all’insediamento dei successori. 4. Il Consiglio Generale revoca il Consiglio di Amministrazione od alcuno dei suoi componenti, con atto motivato, per gravi abusi o insufficienze. Con il provvedimento di revoca, il Consiglio nomina i successori. 5. In caso di cessazione anticipata dalla carica dell’organo o di alcuno dei suoi componenti, la nomina dei successori deve intervenire entro quarantacinque giorni. 6. Il Consiglio di Amministrazione determina gli obiettivi delle attività dell’Istituzione in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Generale della Comunità Montana, redige il bilancio annuale preventivo e consultivo, i bilanci pluriennali e i programmi generali e settoriali, adotta gli atti generali previsti dal regolamento.
Art. 82 Presidenza
1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e ne coordina l’attività in armonia con gli indirizzi dettati dal Consiglio Generale. 2. Il Presidente rappresenta l’Istituzione nei rapporti con terzi ed in giudizio adotta, sotto la sua responsabilità, i provve dimenti urgenti e indifferibili da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.
Art. 83 Direttore
1. Il Direttore è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Consiglio di Amministrazione. 2. Il rapporto di lavoro di Direttore è disciplinato dal contratto di diritto privato e non può avere durata superiore a quatto anni. 3. Il contratto è rinnovabile, per una sola volta, con deliberazione motivata. 4. Il Regolamento delle Istituzioni indica i requisiti per lanomina dei Direttori. 5. Il Direttore ha la responsabilità gestionale e compie, in piena autonomia, gli atti indicati nel regolamento delle Istituzioni.
Art. 84 Personale
1. Il personale necessario al funzionamento dell’Istituzione è individuato dalla Giunta Esecutiva tra i dipendenti della Comunità Montana.
art. 85 - Controlli
1. Il Consiglio Generale esercita la vigilanza sull’attività delle Istituzioni e verifica i risultati della gestione. 2. Il Consiglio Generale approva il bilancio e gli atti fondamentali. Il Consiglio di Amministrazione trasmette al Presidente della Comunità Montana, i propri atti entro il termine di dieci giorni dall’adozione. 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone annualmente per il Consiglio Generale una relazione sull’anda mento dell’Istituzione, illustrando programmi e bilanci. 4. Il Presidente può essere personalmente sentito dal Consiglio Generale e dalle Commissioni consiliari.
Art. 86 Società per Azioni
1. Qualora, in relazione alla natura del servizio da erogare, si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, la Comunità Montana può partecipare alla costituzione di Società per Azioni. 2. Il Consiglio Generale nomina i rappresentanti della Comunità Montana, al di fuori del suo seno, tra persone di comprovata esperienza tecnica o amministrativa. 3. La nomina e la revoca dei rappresentanti della Comunità Montana avvengono con le modalità e le procedure previste per le Aziende speciali di cui all’art. 79. 4. La Società per Azioni può effettuare le proprie attività anche al di fuori dei limiti territoriali della Comunità Montana 5. Il Consiglio Generale delibera la costituzione della Società per Azioni a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 6. La scelta dei soci privati sarà effettuata mediante procedure di gara ad evidenza pubblica. 7. Le modalità di partecipazione, i requisiti che i soci devono possedere e quanto non previsto nel presente Statuto saranno disciplinate da apposito Regolamento.
Art. 87 Esercizio associato di funzioni e gestione associatadei servizi pubblici
1. L’esercizio associato di funzioni proprie dei comuni a questi delegate dalla Regione spetta alla Comunità Montana. Spetta altresì alla Comunità Montana l’esercizio di ogni altra funzione ad essa delegata dai comuni, dalla Provincia e dalla Regione. 2. In particolare, la Comunità Montana, anche riunita in consorzio con altre Comunità Montane o con comuni montani, promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di: a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio; b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia; c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico; d) organizzazione del servizio di polizia municipale; e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale, con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani; f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani; g) realizzazione di opere pubbliche d’interesse del territorio di loro competenza.
Art. 88 Servizi pubblici comunitari
1. La Comunità Montana provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. 2. L’attuazione dei fini di cui al primo comma e all’art. 3 del presente Statuto può avvenire, oltre che nelle forme indicate negli articoli precedenti, anche mediante: a) gestione in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione o un’azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche,economiche e di opportunità sociale. 3. Il regolamento determina, altresì, i modi e le forme di organizzazione dei servizi del presente articolo.
TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA’
Art. 89 Finanziamenti
1. Le fonti di finanziamento della Comunità Montana sono costituite da: a) trasferimenti statali; b) trasferimenti regionali; c) finanziamenti provenienti dalla Comunità Economica Europea; d) finanziamenti provenienti da comuni, Provincia e Regione per l’esercizio di funzioni da queste delegate; e) proventi derivanti dalla gestione di opere; f) entrate proprie, di natura patrimoniale; g) risorse derivanti da investimenti.
Art. 90 Bilancio e programmazione finanziaria
1. L’ordinamento finanziario e contabile della Comunità Montana si informa alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e alle disposizioni di legge vigenti in materia. 2. Il bilancio di previsione per l’anno successivo va deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito per legge. 3. Nella redazione e nella predisposizione del bilancio vanno osservati i principi dell’annualità, del pareggio economico e di quello finanziario. Il bilancio viene corredato dalla relazione previsionale e programmatica, nonchè del bilancio pluriennale di durata pari a quello regionale.
Art. 91 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’organo consiliare dell’ente delibera l’esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. La Comunità Montana può effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con l’esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è Consentita esclusivamente una gestione provvisoria limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. 3. Per le caratteristiche del bilancio, della sua struttura, dell’ammortamento al patrimoniale, dei servizi per conto di terzi e del piano esecutivo di gestione, la Comunità Montana si confermerà a quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 92 Revisione economico-finanziaria
1. Il Revisore dei conti viene eletto dal Consiglio Generale con voto palese, a maggioranza assoluta dei suoi membri, tra gli esperti di cui al comma 2, lett. a), b) e c), dell’art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dura in carica tre anni. 2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente. 3. Il Revisore, in conformità al regolamento, collabora con il Consiglio Generale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Comunità Montana, ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. 4. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 5. Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Generale.
Art. 93 Servizio di Tesoreria
1. La Comunità Montana affida il servizio di tesoreria ad un istituto bancario e di credito regolarmente autorizzato. 2. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità. 3. Tale affidamento viene effettuato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio Generale.
Art. 94 Demanio e patrimonio della Comunità Montana
1. La Comunità Montana dispone di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. 2. La Comunità Montana può acquistare o prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni venti terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserva naturali. 3. Qualora sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell’ambiente naturale, in conformità agli scopi di cui al precedente comma, la Comunità Montana può anche espropriare in mancanza di accordo per l’acquisto ai valori correnti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 4. La Comunità Montana, singolarmente o in associazione con altre, nell’ambito del proprio territorio e d’intesa con i comuni ed enti interessati, è tenuta a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Può altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. 5. La Comunità Montana individua idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuove in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi dell’art. 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1893, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalla Regione e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi. 6. La Comunità Montana può essere delegata dalla Regione, dalla Provincia e dai comuni membri alla gestione del relativo demanio forestale.
Art. 95 Inventario
1. La Comunità Montana redige l’inventario dei beni mobili ed immobili in conformità alle norme in materia vigenti. 2. L’ufficio di Ragioneria, avvalendosi della collaborazione degli uffici comunitari, cura la corretta tenuta dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio. 3. Il riepilogo dell’inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo. 4. L’attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso atti che concernono l’acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l’utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell’aggiornamento dell’inventario dei beni medesimi, sono disciplinati da apposito regolamento.
TITOLO VIII POTESTA’ REGOLAMENTARE
Art. 96 Regolamenti
1. I regolamenti sono approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 2. Prima dell’approvazione gli schemi sono depositati per 15 giorni presso l’ufficio di Segreteria dell’ente e del deposito viene data informazione con avviso pubblico all’Albo della Comunità Montana per eventuali osservazioni. 3. I regolamenti sono pubblicati, dopo la definitiva approvazione, per 15 giorni consecutivi all’Albo della Comunità Montana ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di scadenza della pubblicazione stessa. 4. Copia dei regolamenti, entro dieci giorni dalla data dell’ entrata in vigore, dovrà essere inviata ai Sindaci dei comuni membri.
Art. 97 Regolamenti di attuazione dello Statuto
1. Il Consiglio Generale procede all’approvazione dei regolamenti contemplati dal presente Statuto e dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle norme statutarie stesse. 2. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le leggi vigenti nelle relative materie e le norme adottate dalla Comunità Montana secondo la legislazione previgente, in quanto compatibili con la legge 8 giugno 1990, n. 142 e con lo Statuto.
TITOLO IX POTESTA’ STATUTARIA
Art. 98 Statuto
1. La Comunità Montana adotta il proprio Statuto nei modi previsti dalla legge. 2. La disciplina statutaria si ispira al principio della completezza del quadro normativo e delle certezze del diritto locale. 3. Allo Statuto devono conformarsi tutti gli atti normativi della Comunità Montana.
art. 99 - Procedimento di approvazione dello Statuto
1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunitario in seduta pubblica e con voto palese. La deliberazione deve ottenere il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati all’ente. 2. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta,la votazione viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
Art. 100 Controllo, pubblicazione, esecutività dello Statuto
1. Lo Statuto, una volta approvato dal Consiglio comunitario, deve essere inoltrato, unitamente alla deliberazione del Consiglio Generale, alla competente sezione del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei comuni per il controllo di legittimità. 2. Dopo l’effettuazione del controllo, da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 3. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Art. 101 Adeguamento alle fonti normative sopravvenute
1. Gli adempimenti dello Statuto e dei regolamenti devono avvenire, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, entro i centottanta giorni successivi dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 102 Procedimento di revisione dello Statuto
1. L’iniziativa di revisione, di modifica parziale o di integrazione dello Statuto può essere assunta da ciascun Consigliere comunitario, dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente. 2. Le deliberazioni di revisione, di modificazione parziale o di integrazione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Generale con le stesse modalità previste per l’approvazione dello Statuto stesso. 3. Le modifiche allo Statuto possono essere approvate, purchè sia trascorso almeno un anno dalla data della sua entrata in vigore o dall’ultima revisione, modifica o integrazione, fatte salve le modifiche dovute per legge. 4. La proposta di abrogazione totale o parziale dello Statuto non può essere deliberata se non viene contestualmente accompagnata dalla proposta di un nuovo testo che sostituisca quello che si intenda abrogare.
TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 103 Norme transitorie e finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE Giovani Maria Chieffo - Dr. Giuseppe Visone - Approvato dal Consiglio Generale con delibere n. 16 del 10.10.1998 e n. 22 del 19.12.1998, vistata dalla Sezione Provinciale del CO.RE.CO. di Avellino nella seduta del 29.12.1998 Protocollo n. 4265.
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